Lo Statuto

STATUTO ISTITUTO

 

Art. 1

E' costituita quale Associazione civile ai sensi dell'articolo 14 e seguenti Codice Civile l'Istituto regionale per la storia del Movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.

L'Istituto è un ente senza fini di lucro.

 

Art. 2

Esso si propone

a) di assicurare la più completa ed ordinata documentazione del movimento di liberazione nel Friuli e Venezia Giulia dalle origini antifasciste alla liberazione e delle vicende storiche della regione nell'età contemporanea;

b) di creare, conservare e potenziare un archivio storico e una biblioteca di opere generali e specifiche stabilendo - in stretto accordo con l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede in Milano - i criteri di acquisizione, ordinamento e consultazione dei documenti, dei libri, dei. periodici;

c) di promuovere, anche tramite la pubblicazione di una rivista e di volumi, la conoscenza della problematica politica, sociale, militare, economica, diplomatica, ecc., della Resistenza nel Friuli e Venezia Giulia, degli avvenimenti storici relativi agli altri periodici indicati al punto a), conducendo una appropriata opera scientifica e divulgativa e rivolgendo particolare attenzione all'incremento di tali studi ed interessi fra i giovani.

 

Art. 3

L'Istituto è associato, a tutti gli effetti, dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano.

 

Art. 4

L'Istituto è costituito su base associativa. Soci dell'Istituto possono diventare coloro che, per comprovati interessi culturali o per contributi scientifici o per attiva partecipazione alle ricerche o per l'appoggio fattivo all'attività archivistica, scientifica e divulgativa dell'Istituto, dimostrino di condividerne i fini. Le richieste di adesione vanno presentate da due soci e sono esaminate e, se del caso, accettate dal Consiglio Direttivo.

Sui pareri negativi decide inappellabilmente l'assemblea dei soci.

L'Istituto può promuovere la costituzione di uffici provinciali, centri di corrispondenza e documentazione od altre forme di articolazione organizzativa territoriale che i rivelino adatte all'intensificazione delle ricerche e degli studi nelle varie zone della regione.

 

Art. 5

Sono organi dell'Istituto: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 6

L'Assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno. L'Assemblea può riunirsi in seduta straordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci.

Essa elegge il Consiglio Direttivo, delibera sulla relazione morale e finanziaria, sulle modifiche statutarie, sui bilanci preventivi e consuntivi. L'Assemblea fissa la quota annuale dovuta ai soci.

Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua entro la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria. Sono dichiarati decaduti i soci che, pur richiamati, non abbiano pagato la quota sociale per almeno due anni consecutivi.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione che non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti. Per le modifiche dello Statuto è richiestala partecipazione in proprio o per delega della metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Ogni socio che non sia membro del Consiglio Direttivo può rappresentare per delega fino ad un massimo di due soci

 

Art. 7

Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri.

Esso ha la facoltà di cooptare altri membri fino ad un totale di quindici. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea generale ordinaria dei soci ogni due anni.

Tutti i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente e un segretario. Il Consiglio Direttivo può decidere anche la nomina di un Direttore d'Istituto che, ove non ne faccia già parte, entra nel Consiglio Direttivo con voto consultivo. In tal caso, il Consiglio Direttivo stabilisce gli emolumenti del Direttore e può, se del caso, unificare i due incarichi di Direttore e Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente nella sede dell'Istituto in via ordinaria, non meno di quattro volte all'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere adottate con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti. In assenza del Presidente e del Vicepresidente, presiede il consigliere più anziano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, a parità di voti, prevale il voto del Presidente(o in sua assenza, del Vicepresidente).

Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo ambito una Commissione scientifica ed anche affidare ad altre persone, non facenti parte del Consiglio Direttivo, compiti particolari di ricerca, programmazione di studi, relazioni, giudizi sui lavori o studi promossi dall'Istituto, eccetera.

Su problemi particolari di discussione possono venire invitati, con voto consultivo, soci il cui contributo è ritenuto opportuno.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea secondo le direttive da questa ricevute, elaborare programmi e piani per l'attività scientifica, editoriale e pubblicistica;

b) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

 

c) convocare a scopo di studio, divulgativi o celebrativi, un congresso generale dei soci, indire convegni parziali o dibattiti per analoghe finalità, bandire pubblici concorsi per studi o monografie, istituire borse di studio od organizzare iniziative affini, utili al promuovimento dei fini d'Istituto e a favore soprattutto dei giovani interessati agli studi di storia contemporanea

d) realizzare accordi di collaborazione scientifica e culturale con gli istituti di Storia universitari della regione e con Istituti storici nazionali ed esteri;

e) promuovere iniziative utili a stabilire o intensificare contatti e collaborazioni con il mondo della scuola e con quello giovanile;

f) assicurare, per quanto non è già previsto dai precedenti articoli, la conservazione dell'archivio e della biblioteca. A tale scopo, tenuto conto dell'attualità storico - politica di molti documenti dell'archivio, dei vincoli esistenti su una parte di essi, della necessità di un loro uso cauto e responsabile, il Consiglio Direttivo provvederà a stabilire, con un proprio regolamento, le norme per la consultazione del materiale d'archivio. Tali norme non potranno comunque trovarsi in contrasto con quelle fissate dai regolamenti dell'Archivio Centrale dello Stato di Roma;

g) designare la delegazione dei soci che partecipa ai Consigli generali dell'Istituto Nazionale e ad altre manifestazioni di interesse per l'Istituto;

h) nominare, per la rivista dell'Istituto, il direttore responsabile, il direttore scientifico ed il comitato di redazione.

Le due prime cariche possono essere, al caso, unificate.

 

Art. 8

Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca l'Assemblea ordinaria dei soci e ne fa eseguire le deliberazioni;

c) presiede alle riunioni del Consiglio Direttivo;

d) sovraintende alla gestione economica e amministrativa dell'Istituto;

e) firma gli atti ufficiali e gli atti contabili;

f) in caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o in sua mancanza dal consigliere da lui delegato

 

Art. 9

Il Segretario o, ove sia nominato, il Direttore attende alle gestione ordinaria dell'Istituto;

 

Art. 10

Il patrimonio è costituito:

a) dalle cose mobili e immobili, dal materiale bibliografico e dai fondi archivistici inventariati, di proprietà dell'Istituto;

b) da eventuali acquisti, contributi di enti pubblici e privati e da lasciti e donazioni di privati cittadini, espressamente destinati all'Istituto ad incremento del suo patrimonio.

Le entrate sono costituite:

a)dai contributi dei soci;

b)dai contributi dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia;

c)da eventuali contributi, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio, da parte della Regione Friuli - Venezia Giulia o di altri Enti Pubblici o privati;

d)da oblazioni, lasciti e donazioni da parte di persone fisiche;.

e) dalle entrate comunque derivanti dall'attività dell'Istituto.

 

Art. 11

La gestione economica dell'Istituto regionale è controllata da un collegio di due revisori effettivi ed uno supplente, nominati per due anni dall'Assemblea dei soci

 

Art. 12

- In caso di scioglimento l'istituto regionale devolverà il suo patrimonio, anche documentario e bibliografico, allo stato o all'organo da esso designato, con la clausola che il patrimonio documentario e bibliografico rimanga accessibile secondo i criteri contemplati nell'ambito del presente statuto o rimanga depositato nell'ambito della regione Friuli - Venezia Giulia

 

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Irsml FVG Trieste

Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia
Villa Primc - Salita di Gretta 38, 34136 Trieste (TS)
Tel./Fax 040 44004
Orario: da Lunedì a Venerdì, 9-13 ; 14-18.